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Risparmio Energetico |
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ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Dal 2 febbraio 2007 è obbligatorio corredare i contratti di compravendita e di locazione con il cosiddetto «attestato di qualificazione energetica». In caso di inottemperanza, il contratto di acquisto è nullo, anche se si tratta di una nullità "relativa", invocabile cioè solo dall'acquirente.
CERTIFICATI E DOCUMENTAZIONE PER DETRAZIONE DEL 55% SU FORNITURE E POSE IN OPERA
La detrazione è da applicare sul costo effettivamente sostenuto, al netto di eventuali sconti, di cui può usufruire l'interessato e comprende:
• Fornitura e posa dei prodotti;
• Spese tecniche di asseverazione;
• Certificazioni/attestazioni.
Le condizioni per poter usufruire delle detrazioni sono le seguenti:
• Nelle fatture deve essere evidenziato il costo della manodopera.
• La conformità della prestazione termica degli interventi, nei limiti stabiliti, deve essere asseverata da un tecnico abilitato che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione.
• L'unità immobiliare o l'edificio oggetto dell'intervento, dovranno avere l'attestato o la certificazione di qualificazione energetica.
• Le spese sostenute dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario.
• Le migliorie vengono attestate o dal tecnico o da un certificato del produttore.
• Per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari non ci sarà bisogno della certificazione energetica dell'edificio.
• Detrazione fiscale del 55% prevista anche per tutti gli impianti di climatizzazione invernale non a condensazione tra i quali quelli che utilizzano biomasse vegetali, come pellet. La detrazione può essere applicata al massimo entro un limite di 1.000 euro all’anno.
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