Il Piano Casa della Regione Lazio La legge regionale n. 21/2009, che ha dato attuazione all’Intesa stipulatadalla Conferenza Stato, Regioni ed Enti Locali, può essere divisa in dueparti fondamentali: la prima parte disciplina le misure straordinarie peril settore edilizio e riguarda modalità, limiti e procedure per gli incrementivolumetrici; la seconda parte riguarda invece interventi di ediliziaresidenziale pubblica. Per ciascun intervento dovranno essere rispettate le norme antisismiche,le leggi statali e regionali in materia di sostenibilità energetico - ambientalee di bioedilizia e tempi e limiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 2009.
Interventi sugli edifici
Gli edifici che possono essere ampliati
Gli edifici che possono essere ampliati sono le abitazioni civili uni - plurifamiliari,comprese le case famiglia, o edifici destinati ad usi del tutto diversi,ad esempio, per le attività commerciali.
Gli ampliamenti sonopossibili costruendo a lato dell’edificio esistente e sono escluse le sopraelevazioni,la costruzione di nuovi piani.
È possibile, tuttavia, realizzareun nuovo tetto (con pendenza massima delle falde del 35% utilizzando ilsottotetto) o modificare l’esistente per rendere abitabili i sottotetti. La leggestabilisce, inoltre, che gli interventi di ampliamento devono essere fatti nelrispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente.
1. Ampliamento degli edifici residenziali
I proprietari di immobili ad uso residenziale, con volume inferiore a 1000metri cubi, potranno ampliare la loro casa del 20%, purché non si superi illimite massimo di 62,5 metri quadrati di ampliamento per l’intero edificioe si rispetti la destinazione d’uso per almeno 5 anni dalla dichiarazione diultimazione lavori.
2. Ampliamento degli edifici non residenziali
È possibile, poi, ampliare del 10% gli edifici non residenziali destinati ad attivitàcome l’artigianato e la piccola industria, con superficie inferiore ai 1.000metri quadrati, o attività commerciali con superficie di vendita inferiore a 250metri quadri, i cosiddetti esercizi di vicinato.
Questi edifici devono necessariamentemantenere la stessa destinazione d’uso almeno per 10 anni.
3. Adeguamento delle strutture al nuovo carico abitativo
È importante adeguare al nuovo carico abitativo i servizi essenziali ovverole opere considerate di urbanizzazione primaria e quelle considerate di urbanizzazionesecondaria. Soprattutto per queste ultime, qualora non potesseroessere adeguate all’aumento del carico urbanistico è statoprevisto un costo straordinario del 50% degli oneri concessori, proporzionalealle opere da realizzare, oltre al pagamento degli oneri concessoristessi.
Il Comune può, con una delibera comunale ad hoc, ridurre fino al30% il contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primariae secondaria, purché l’intervento riguardi una prima casa.
Attenzione: gli interventi di ampliamento non sono cumulabili ad ampliamentiprevisti da altre norme vigenti o da piani urbanistici comunali.
Gli edifici che possono essere demoliti e ricostruiti
1. Demolizione e ricostruzione degli edifici
A chi decide di demolire un edificio a destinazione residenziale per almenoil 75% e di ricostruirlo, rispettando le leggi antisismiche e quelle in materiadi sostenibilità energetico - ambientale e di bioedilizia, viene consentitoun premio di cubatura del 35% (350 metri cubi o 110 metri quadrati). Se vengono costruiti edifici nuovi nei Comuni destinatari del fondo regionaleper l’accesso alle abitazioni in locazione, il 25% di questi deve esseredestinato ad alloggi residenziali a canone concordato, da affittare ad unprezzo inferiore alle quotazioni del mercato. Il premio di cubatura aumentaal 40% se l’intervento è un progetto vincitore di un concorso di progettazionerealizzato con l’assistenza degli ordini professionali competenti.
Gli edifici che possono essere recuperati
1. Recupero degli edifici
A chi decide di recuperare i volumi accessori o le parti accessorie di un edificioa destinazione residenziale, ubicato in zone agricole, per almenoil 75% e con volumetria inferiore ai 1.000 metri cubi, viene consentitoun ampliamento del 20% del volume o della superficie. L’intervento è a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscrittialla sezione speciale della Camera di Commercio, industria, artigianato eagricoltura e ai loro eredi. Anche per il recupero edilizio è previsto un adeguamento delle infrastrutturee l’intervento non è cumulabile ad altri previsti da normative vigentio da piani urbanistici comunali.
Gli edifici e le zone escluse
• Edifici abusivi. • Edifici situati nei centri storici. • Immobili considerati beni culturali. • Complessi rurali e casali censiti dai registri comunali e anteriori al 1930. • Edifici sottoposti a vincoli di inedificabilità assoluta. • Edifici in aree naturali protette. • Edifici in territori costieri, vicino a laghi e alle acque interne. • Edifici in zone di rischio elevato, ad eccezione delle zone di bonifica,garantite da sistemi di idrovore. • Edifici in fasce di rispetto delle strade statali, ferrovie e autostrade. • Edifici in zone con destinazioni strategiche come infrastrutture e servizipubblici generali. • Edifici in zone escluse con delibera comunale ad hoc.
SCHEMA RIASSUNTIVO
INTERVENTO
DESTINAZIONE D’USO
PREMIO DI CUBATURA
AMPLIAMENTO
Edifici ad uso residenziale uni-plurifamiliari, con volume inferiore a 1.000 metri cubi
20% (200 metri cubi o 62,5 metri quadrati)
Edifici non residenziali destinati ad attività come l’artigianato, la piccola industria, gli esercizi di vicinato con superficie inferiore ai 1.000 metri quadrati
10%
DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
Edifici a destinazione residenziale per almeno il 75%
35% (350 metri cubi o 110 metri
quadrati), in caso di certificazione
antisismica o adeguamento
dell’intero edificio alla normativaantisismica
I documenti ed i permessi necessari
1. La DIA (Denuncia di Inizio Attività)
Qualsiasi cittadino interessato agli interventi, di cui sopra, deve presentarela DIA, denuncia di inizio attività. Ci sono solamente 2 eccezioni: nel casodi demolizione – ricostruzione di un complesso di volumetria superiore a3.000 metri cubi è necessario il permesso per costruire; nelle zone costieree quelle limitrofe a laghi, fiumi, baie, porti, golfi (acque interne), èfondamentale ricevere il parere di un consorzio di bonifica. Se dopo 30 giorni dall’invio della DIA non si è ricevuta risposta, il parere,per il principio del silenzio - assenso, è da considerare favorevole.
2. I tempi di presentazione
La DIA e le domande correlate, nel caso delle due eccezioni, devono esserepresentate al Comune di residenza o agli uffici tecnici competenti del Comune. Dopo 30 giorni dalla presentazione si possono iniziare i lavori anchesenza aver ricevuto nessun parere. Secondo il principio del silenzio – assenso, infatti, decorsi i termini stabilitidalla legge e non avendo ricevuto risposta alcuna, il parere è da considerarsifavorevole. Le DIA dovranno essere presentate non prima dei 90 giornied entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge. Le denunce vanno presentatequindi entro il 5 dicembre del 2011, con la corresponsione del contributodi costruzione.