PAOLO GIOFFREDA architetto
 
  Home
  LECTIO, CONFERENZE, PARTECIPAZIONI AD EVENTI .......
  Accademico Europeo (Titolo conferito da A.E.R.E.C.)
  Premio Internazionale Professionalità ROCCA D'ORO
  Pubblicazioni (links esterni)
  Pubblicazioni (links interni) e citazioni
  ENERGIE RINNOVABILI S.r.l.
  Contatti
  STUDIO GIOFFREDA
  => Progettazione
  => Direzione Lavori
  => Sicurezza Cantieri
  => D.I.A.
  => Pratiche e perizie
  => Interior design / Arredamento
  => Risparmio Energetico
  => PIANO CASA
  Committenze
  Esperienza negli U.S.A.
  Costruzioni, Ristrutturazioni, Restauri e Risanamenti Conservativi
  Competizioni Internazionali
  Titoli, membership, docenze e corsi di perfezionamento
  Riconoscimenti ricevuti
  NEO-RAZIONALISMO ITALIANO
  ARCHITETTURA PUBBLICA - Progetti significativi
  ARCHITETTURA SACRA - Progetti significativi
  L'ARCHITETTURA SACRA con l'arch. Paolo Gioffreda
  DOCENZE ATTUALI
  Libro dei visitatori
PIANO CASA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATECI

Dott. Arch. Paolo Gioffreda
tel. 389-3899999


Il Piano Casa della Regione Lazio


La legge regionale n. 21/2009, che ha dato attuazione all’Intesa stipulata
dalla Conferenza Stato, Regioni ed Enti Locali, può essere divisa in due parti fondamentali: la prima parte disciplina le misure straordinarie per il settore edilizio e riguarda modalità, limiti e procedure per gli incrementi volumetrici; la seconda parte riguarda invece interventi di edilizia residenziale pubblica.
Per ciascun intervento dovranno essere rispettate le norme antisismiche,
le leggi statali e regionali in materia di sostenibilità energetico - ambientale e di bioedilizia e tempi e limiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 2009.

 

Interventi sugli edifici

Gli edifici che possono essere ampliati


Gli edifici che possono essere ampliati sono le abitazioni civili uni - plurifamiliari,
comprese le case famiglia, o edifici destinati ad usi del tutto diversi, ad esempio, per le attività commerciali.
Gli ampliamenti sono
possibili costruendo a lato dell’edificio esistente e sono escluse le sopraelevazioni, la costruzione di nuovi piani.
È possibile, tuttavia, realizzare
un nuovo tetto (con pendenza massima delle falde del 35% utilizzando il sottotetto) o modificare l’esistente per rendere abitabili i sottotetti. La legge stabilisce, inoltre, che gli interventi di ampliamento devono essere fatti nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente.


1. Ampliamento degli edifici residenziali

I proprietari di immobili ad uso residenziale, con volume inferiore a 1000 metri cubi, potranno ampliare la loro casa del 20%, purché non si superi il limite massimo di 62,5 metri quadrati di ampliamento per l’intero edificio e si rispetti la destinazione d’uso per almeno 5 anni dalla dichiarazione di ultimazione lavori.


2. Ampliamento degli edifici non residenziali

È possibile, poi, ampliare del 10% gli edifici non residenziali destinati ad attività
come l’artigianato e la piccola industria, con superficie inferiore ai 1.000 metri quadrati, o attività commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadri, i cosiddetti esercizi di vicinato.
Questi edifici devono necessariamente
mantenere la stessa destinazione d’uso almeno per 10 anni.


3. Adeguamento delle strutture al nuovo carico abitativo

È importante adeguare al nuovo carico abitativo i servizi essenziali ovvero le opere considerate di urbanizzazione primaria e quelle considerate di urbanizzazione secondaria. Soprattutto per queste ultime, qualora non potessero essere adeguate all’aumento del carico urbanistico è stato previsto un costo straordinario del 50% degli oneri concessori, proporzionale alle opere da realizzare, oltre al pagamento degli oneri concessori stessi.
Il Comune può, con una delibera comunale ad hoc, ridurre fino al
30% il contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, purché l’intervento riguardi una prima casa.

Attenzione: gli interventi di ampliamento non sono cumulabili ad ampliamenti previsti da altre norme vigenti o da piani urbanistici comunali.


Gli edifici che possono essere demoliti e ricostruiti

 

1. Demolizione e ricostruzione degli edifici

A chi decide di demolire un edificio a destinazione residenziale per almeno il 75% e di ricostruirlo, rispettando le leggi antisismiche e quelle in materia di sostenibilità energetico - ambientale e di bioedilizia, viene consentito un premio di cubatura del 35% (350 metri cubi o 110 metri quadrati).
Se vengono costruiti edifici nuovi nei Comuni destinatari del fondo regionale
per l’accesso alle abitazioni in locazione, il 25% di questi deve essere destinato ad alloggi residenziali a canone concordato, da affittare ad un prezzo inferiore alle quotazioni del mercato. Il premio di cubatura aumenta al 40% se l’intervento è un progetto vincitore di un concorso di progettazione realizzato con l’assistenza degli ordini professionali competenti.


Gli edifici che possono essere recuperati


 

1. Recupero degli edifici

A chi decide di recuperare i volumi accessori o le parti accessorie di un edificio
a destinazione residenziale, ubicato in zone agricole, per almeno il 75% e con volumetria inferiore ai 1.000 metri cubi, viene consentito un ampliamento del 20% del volume o della superficie.
L’intervento è a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti
alla sezione speciale della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e ai loro eredi.
Anche per il recupero edilizio è previsto un adeguamento delle infrastrutture
e l’intervento non è cumulabile ad altri previsti da normative vigenti o da piani urbanistici comunali.

Gli edifici e le zone escluse

• Edifici abusivi.
• Edifici situati nei centri storici.

• Immobili considerati beni culturali.

• Complessi rurali e casali censiti dai registri comunali e anteriori al 1930.

• Edifici sottoposti a vincoli di inedificabilità assoluta.

• Edifici in aree naturali protette.

• Edifici in territori costieri, vicino a laghi e alle acque interne.

• Edifici in zone di rischio elevato, ad eccezione delle zone di bonifica,
garantite da sistemi di idrovore.
• Edifici in fasce di rispetto delle strade statali, ferrovie e autostrade.

• Edifici in zone con destinazioni strategiche come infrastrutture e servizi
pubblici generali.
• Edifici in zone escluse con delibera comunale ad hoc.

SCHEMA RIASSUNTIVO

INTERVENTO

DESTINAZIONE D’USO

PREMIO DI CUBATURA

 

AMPLIAMENTO

Edifici ad uso residenziale uni-plurifamiliari, con volume inferiore a 1.000 metri cubi

 

20% (200 metri cubi o 62,5 metri quadrati)

Edifici non residenziali destinati ad attività come l’artigianato, la piccola industria, gli esercizi di vicinato con superficie inferiore ai 1.000 metri quadrati

 

10%

DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE

Edifici a destinazione residenziale per almeno il 75%

35% (350 metri cubi o 110 metri

quadrati), in caso di certificazione

antisismica o adeguamento

dell’intero edificio alla normativa antisismica

 

 

I documenti ed i permessi necessari

 

1. La DIA (Denuncia di Inizio Attività)

 

Qualsiasi cittadino interessato agli interventi, di cui sopra, deve presentarela DIA, denuncia di inizio attività. Ci sono solamente 2 eccezioni: nel caso di demolizione – ricostruzione di un complesso di volumetria superiore a3.000 metri cubi è necessario il permesso per costruire; nelle zone costiere e quelle limitrofe a laghi, fiumi, baie, porti, golfi (acque interne), è fondamentale ricevere il parere di un consorzio di bonifica.
Se dopo 30 giorni dall’invio della DIA non si è ricevuta risposta, il parere,
per il principio del silenzio - assenso, è da considerare favorevole.


2. I tempi di presentazione

La DIA e le domande correlate, nel caso delle due eccezioni, devono essere presentate al Comune di residenza o agli uffici tecnici competenti del Comune.
Dopo 30 giorni dalla presentazione si possono iniziare i lavori anche
senza aver ricevuto nessun parere.
Secondo il principio del silenzio – assenso, infatti, decorsi i termini stabiliti
dalla legge e non avendo ricevuto risposta alcuna, il parere è da considerarsi favorevole. Le DIA dovranno essere presentate non prima dei 90 giorni ed entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge. Le denunce vanno presentate quindi entro il 5 dicembre del 2011, con la corresponsione del contributo di costruzione.


PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATECI
tel. 389-3899999



 
 
 
Nome utente:
Password:
 
Ci sono stati già 56684 visitatori (137956 hits) in questo sito dell'Architetto Paolo Gioffreda
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente